Deliberazione Giunta Regionale 24 gennaio 2007, n. 8/4033
Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi
di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006 - Modifica
alla d.g.r. n. 2838/2006
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in
particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;
Richiamati i disposti:
• dell’art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione»;
• dell’art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 «Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3»;
Vista la l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 «Interventi normativi per l’attuazione della
programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni
legislative - Collegato ordinamentale 2005», e in particolare l’art. 1, comma 9,
con riferimento alla individuazione da parte della Giunta di forme organizzative
adeguate per dare attuazione piena ai principi costituzionali introdotti con le
leggi costituzionali n. e n. 3/2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la d.g.r. 11 aprile 1995, n. 66818 avente ad oggetto: «Approvazione del
piano regionale di bonifica delle aree contaminate»;
Vista la d.c.r. 17 febbraio 2004, n. 958 di approvazione del Piano regionale
stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell’art. 22, comma 5 del
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, indicante le priorità di intervento sui siti
inquinati presenti sul territorio regionale;
Richiamata la d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 25 di approvazione del Programma
Regionale di Sviluppo dell’VIII legislatura;
Visto il DPEFR 2007-2009, approvato con d.c.r. 26 luglio 2006, n. 188, ed in
particolare le disposizioni in materia di «Tutela dell’Ambiente»;
Vista la d.g.r. 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative
del Titolo V - Bonifica di siti contaminati - della parte quarta del d.lgs.
152/2006 - Norme in materia ambientale».
Vista la l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l’attuazione
del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi
dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)
- Collegato 2007», ed in particolare l’art. 5 relativo al trasferimento ai
comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti
inquinati che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale;
Preso atto della necessità di dettagliare le procedure per il trasferimento ai
comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti
inquinati che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale;
Ritenuto, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5 della l.r. 30/2006 di
modificare le «Modalità applicative del Titolo V - Bonifica di siti contaminati,
della parte quarta del d.lgs 152/2006», di cui alla d.g.r. 2838/2006;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di approvare le metodologie procedurali per il trasferimento ai comuni delle
funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti inquinati
che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale di cui all’art. 5
della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, secondo l’allegato 1 che
costituisce parte integrante al presente atto;
2. di approvare le modifiche alle «Modalità applicative del Titolo V - Bonifica
di siti contaminati, della parte quarta del d.lgs 152/2006», di cui alla d.g.r.
2838/2006, secondo l’allegato 2 che costituisce parte integrante al presente
atto;
3. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
ALLEGATO 1 - Attuazione art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30
Funzioni trasferite
A seguito dell’approvazione e autorizzazione da parte della Regione del
piano della caratterizzazione, il Comune dà inizio al prosieguo del procedimento
finalizzato all’emanazione del provvedimento finale di approvazione del
documento di analisi di rischio.
A seguito dell’autorizzazione da parte della Regione del documento di analisi di
rischio, nel quale è dimostrato che le concentrazioni dei contaminanti presenti
nel sito sono inferiori alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), il Comune
qualora la conferenza di servizi abbia prescritto lo svolgimento di un programma
di monitoraggio sul sito, dà inizio al prosieguo del procedimento finalizzato
all’approvazione del piano di monitoraggio.
A seguito dell’autorizzazione da parte della Regione del documento di analisi di
rischio, nel quale è dimostrato che le concentrazioni dei contaminanti presenti
nel sito sono superiori alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), il Comune
dà inizio al prosieguo del procedimento finalizzato all’approvazione e
autorizzazione degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza operativa o
permanente e le misure di riparazione e di ripristino ambientale.
L’istanza di variante e/o integrazione dei documenti progettuali già approvati e
autorizzati dalla Regione è presentata al Comune per l’avvio del procedimento di
competenza.
Per la realizzazione d’ufficio degli interventi di bonifica o di messa in
sicurezza, operativa o permanente, il Comune può avvalersi del contributo
pubblico messo a disposizione dalla Regione, secondo quanto previsto dalle norme
regionali per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la bonifica
di siti inquinati.
Le disposizioni dell’art. 5 della legge regionale 30/2006, non si applicano
qualora il sito inquinato interessi il territorio di più comuni. In tal caso si
applicano le procedure operative ed amministrative di cui al Titolo V - parte
quarta - del d.lgs. 152/2006.
Garanzie finanziarie
La garanzia finanziaria è prestata dai soggetti obbligati/interessati, a
favore del Comune nel quale è ubicato l’intervento di bonifica secondo i
disposti della d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744 «Nuove disposizioni in materia di
garanzie finanziarie per la corretta esecuzione ed il completamento degli
interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati».
Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006,
disposte dalla Regione, nel provvedimento di autorizzazione degli interventi
previsti dal Progetto di bonifica, qualora non ancora prestate alla Regione,
sono prestate a favore del Comune.
Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006,
disposte dalla Regione, nel provvedimento di autorizzazione degli interventi
previsti dal Progetto di bonifica, e già prestate a favore della Regione,
rimangono in capo alla stessa fino allo svincolo dell’importo garantito.
Le garanzie finanziarie di cui al comma 4 dell’art. 17 dell’ex d.lgs. 22/1997 e
al comma 9 dell’art. 10 dell’ex d.m. 471/1999, disposte dal Comune, nel
provvedimento di autorizzazione degli interventi previsti dal Progetto
definitivo, e già prestate a favore della Regione, rimangono in capo alla stessa
fino allo svincolo dell’importo garantito.
Il procedimento di escussione delle garanzie finanziarie prestate a favore della
Regione, è di competenza della stessa, che provvede ad adottare i relativi atti
di competenza.
ALLEGATO 2 - Modifica delle modalità applicative del Titolo V «Bonifica di
siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia
ambientale)
1. All’allegato 1 della d.g.r. 27 giugno 2006, n. 2838 (Modalità applicative del
Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 -
Norme in materia ambientale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il sesto capoverso del § 2. (Documentazione progettuale) è sostituito dal
seguente:
«Qualora l’approvazione del documento dell’analisi di rischio richieda la
presentazione di un programma di monitoraggio, il responsabile dell’inquinamento
trasmette il programma di monitoraggio al Comune per l’approvazione dello
stesso, nonché per conoscenza alla Regione, alla Provincia e al dipartimento
regionale dell’ARPA competente per territorio».
b) il primo capoverso del § 4. (Documentazione tecnico-amministrativa e modalità
della corrispondenza) è sostituito dal seguente: «Il responsabile
dell’inquinamento, i soggetti interessati e gli Enti pubblici interessati
trasmettono alla Regione unicamente la documentazione espressamente richiesta
dal presente documento, secondo le modalità in esso descritte, così costituita:
I. allegati A1 - A1bis - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8;
II. piano di caratterizzazione, analisi di rischio, eventuale piano di
monitoraggio, progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in
sicurezza (corredato eventualmente dalla relazione tecnica riassuntiva degli
esiti del monitoraggio svolto);
III. provvedimenti amministrativi di approvazione del piano della
caratterizzazione, dell’analisi di rischio, dell’eventuale piano di
monitoraggio, del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in
sicurezza;
IV. certificazione di avvenuta bonifica».
c) il quarto capoverso del § 4. (Documentazione tecnico-amministrativa e
modalità della corrispondenza) è sostituito dal seguente: «Le schede di cui agli
allegati A4, A5 e A6 devono essere trasmesse, oltre che su supporto cartaceo,
anche su supporto informatico, ovvero su cd o e-mail, all’indirizzo indicato nel
sito internet sopra citato».
d) il quinto capoverso del § 4. (Documentazione tecnico-amministrativa e
modalità della corrispondenza) è sostituito dal seguente: «La scheda A7 è
redatta dal Comune interessato e consegnata dallo stesso alla competente Unità
Organizzativa regionale unitamente al provvedimento amministrativo comunale di
approvazione dell’analisi di rischio. Nel caso l’area interessi il territorio
compreso di più comuni, la scheda è redatta e consegnata dalla Provincia alla
predetta Unità Organizzativa regionale».
e) il primo capoverso del § 5. (Conferenza di Servizi) è sostituito dal
seguente:
«Il Comune acquisito il piano della caratterizzazione, o i risultati
dell’analisi di rischio, comprensivi dei risultati della caratterizzazione
effettuata, o il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in
sicurezza operativa o permanente, convoca la conferenza di servizi di cui alla
legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1 “Interventi di semplificazione -
Abrogazioni di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004” e
s.m.i.».
f) il terzo capoverso del § 5. (Conferenza di Servizi) è sostituito dal
seguente:
«L’approvazione e l’autorizzazione dei documenti progettuali di cui al punto 1,
e del piano di monitoraggio sono disposti dal Comune attraverso provvedimento
amministrativo che dovrà indicare fra l’altro anche l’entità della garanzia
finanziaria».
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