Deliberazione Giunta Regionale 24 gennaio 2007, n. 8/4033

Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006 - Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;
Richiamati i disposti:
• dell’art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;
• dell’art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Vista la l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 «Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005», e in particolare l’art. 1, comma 9, con riferimento alla individuazione da parte della Giunta di forme organizzative adeguate per dare attuazione piena ai principi costituzionali introdotti con le leggi costituzionali n. e n. 3/2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la d.g.r. 11 aprile 1995, n. 66818 avente ad oggetto: «Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree contaminate»;

Vista la d.c.r. 17 febbraio 2004, n. 958 di approvazione del Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell’art. 22, comma 5 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, indicante le priorità di intervento sui siti inquinati presenti sul territorio regionale;

Richiamata la d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 25 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo dell’VIII legislatura;

Visto il DPEFR 2007-2009, approvato con d.c.r. 26 luglio 2006, n. 188, ed in particolare le disposizioni in materia di «Tutela dell’Ambiente»;

Vista la d.g.r. 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V - Bonifica di siti contaminati - della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale».

Vista la l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007», ed in particolare l’art. 5 relativo al trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti inquinati che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale;

Preso atto della necessità di dettagliare le procedure per il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti inquinati che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale;

Ritenuto, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5 della l.r. 30/2006 di modificare le «Modalità applicative del Titolo V - Bonifica di siti contaminati, della parte quarta del d.lgs 152/2006», di cui alla d.g.r. 2838/2006;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare le metodologie procedurali per il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti inquinati che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale di cui all’art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, secondo l’allegato 1 che costituisce parte integrante al presente atto;
2. di approvare le modifiche alle «Modalità applicative del Titolo V - Bonifica di siti contaminati, della parte quarta del d.lgs 152/2006», di cui alla d.g.r. 2838/2006, secondo l’allegato 2 che costituisce parte integrante al presente atto;
3. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

ALLEGATO 1 - Attuazione art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30

Funzioni trasferite
A seguito dell’approvazione e autorizzazione da parte della Regione del piano della caratterizzazione, il Comune dà inizio al prosieguo del procedimento finalizzato all’emanazione del provvedimento finale di approvazione del documento di analisi di rischio.
A seguito dell’autorizzazione da parte della Regione del documento di analisi di rischio, nel quale è dimostrato che le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito sono inferiori alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), il Comune qualora la conferenza di servizi abbia prescritto lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito, dà inizio al prosieguo del procedimento finalizzato all’approvazione del piano di monitoraggio.
A seguito dell’autorizzazione da parte della Regione del documento di analisi di rischio, nel quale è dimostrato che le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito sono superiori alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), il Comune dà inizio al prosieguo del procedimento finalizzato all’approvazione e autorizzazione degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza operativa o permanente e le misure di riparazione e di ripristino ambientale.
L’istanza di variante e/o integrazione dei documenti progettuali già approvati e autorizzati dalla Regione è presentata al Comune per l’avvio del procedimento di competenza.
Per la realizzazione d’ufficio degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, il Comune può avvalersi del contributo pubblico messo a disposizione dalla Regione, secondo quanto previsto dalle norme regionali per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la bonifica di siti inquinati.
Le disposizioni dell’art. 5 della legge regionale 30/2006, non si applicano qualora il sito inquinato interessi il territorio di più comuni. In tal caso si applicano le procedure operative ed amministrative di cui al Titolo V - parte quarta - del d.lgs. 152/2006.

Garanzie finanziarie
La garanzia finanziaria è prestata dai soggetti obbligati/interessati, a favore del Comune nel quale è ubicato l’intervento di bonifica secondo i disposti della d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744 «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati».
Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006, disposte dalla Regione, nel provvedimento di autorizzazione degli interventi previsti dal Progetto di bonifica, qualora non ancora prestate alla Regione, sono prestate a favore del Comune.
Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006, disposte dalla Regione, nel provvedimento di autorizzazione degli interventi previsti dal Progetto di bonifica, e già prestate a favore della Regione, rimangono in capo alla stessa fino allo svincolo dell’importo garantito.
Le garanzie finanziarie di cui al comma 4 dell’art. 17 dell’ex d.lgs. 22/1997 e al comma 9 dell’art. 10 dell’ex d.m. 471/1999, disposte dal Comune, nel provvedimento di autorizzazione degli interventi previsti dal Progetto definitivo, e già prestate a favore della Regione, rimangono in capo alla stessa fino allo svincolo dell’importo garantito.
Il procedimento di escussione delle garanzie finanziarie prestate a favore della Regione, è di competenza della stessa, che provvede ad adottare i relativi atti di competenza.

ALLEGATO 2 - Modifica delle modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)

1. All’allegato 1 della d.g.r. 27 giugno 2006, n. 2838 (Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il sesto capoverso del § 2. (Documentazione progettuale) è sostituito dal seguente:
«Qualora l’approvazione del documento dell’analisi di rischio richieda la presentazione di un programma di monitoraggio, il responsabile dell’inquinamento trasmette il programma di monitoraggio al Comune per l’approvazione dello stesso, nonché per conoscenza alla Regione, alla Provincia e al dipartimento regionale dell’ARPA competente per territorio».
b) il primo capoverso del § 4. (Documentazione tecnico-amministrativa e modalità della corrispondenza) è sostituito dal seguente: «Il responsabile dell’inquinamento, i soggetti interessati e gli Enti pubblici interessati trasmettono alla Regione unicamente la documentazione espressamente richiesta dal presente documento, secondo le modalità in esso descritte, così costituita:
I. allegati A1 - A1bis - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8;
II. piano di caratterizzazione, analisi di rischio, eventuale piano di monitoraggio, progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza (corredato eventualmente dalla relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto);
III. provvedimenti amministrativi di approvazione del piano della caratterizzazione, dell’analisi di rischio, dell’eventuale piano di monitoraggio, del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza;
IV. certificazione di avvenuta bonifica».
c) il quarto capoverso del § 4. (Documentazione tecnico-amministrativa e modalità della corrispondenza) è sostituito dal seguente: «Le schede di cui agli allegati A4, A5 e A6 devono essere trasmesse, oltre che su supporto cartaceo, anche su supporto informatico, ovvero su cd o e-mail, all’indirizzo indicato nel sito internet sopra citato».
d) il quinto capoverso del § 4. (Documentazione tecnico-amministrativa e modalità della corrispondenza) è sostituito dal seguente: «La scheda A7 è redatta dal Comune interessato e consegnata dallo stesso alla competente Unità Organizzativa regionale unitamente al provvedimento amministrativo comunale di approvazione dell’analisi di rischio. Nel caso l’area interessi il territorio compreso di più comuni, la scheda è redatta e consegnata dalla Provincia alla predetta Unità Organizzativa regionale».
e) il primo capoverso del § 5. (Conferenza di Servizi) è sostituito dal seguente:
«Il Comune acquisito il piano della caratterizzazione, o i risultati dell’analisi di rischio, comprensivi dei risultati della caratterizzazione effettuata, o il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, convoca la conferenza di servizi di cui alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1 “Interventi di semplificazione - Abrogazioni di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004” e s.m.i.».
f) il terzo capoverso del § 5. (Conferenza di Servizi) è sostituito dal seguente:
«L’approvazione e l’autorizzazione dei documenti progettuali di cui al punto 1, e del piano di monitoraggio sono disposti dal Comune attraverso provvedimento amministrativo che dovrà indicare fra l’altro anche l’entità della garanzia finanziaria».